È paradossale dover registrare che, pur quando si opera nell’ambito di norme imperative di legge, ci sia qualcuno che, è il caso di dire, si inventi irregolarità /o illegittimità, talora, avventatamente, prodigandosi in critiche dell’altrui operato pur di ergersi a giudici ed arbitro senza averne le competenze
È quello che, duole segnalarlo, sta accadendo a seguito dell’invio, da parte dello studio legale incaricato dall’O.P.I. di Caserta, delle lettere di sollecito di pagamento, agli iscritti morosi, delle quote, riferite agli anni precedenti a quello in corso, non pagate.
Giova chiarire, a chi pur dovrebbe già sapere, che il pagamento della quota annuale è obbligatoria per tutti gli iscritti.
Già l’art.4 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, ha disposto che il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine.
Tra i beni sono indubbiamente compresi i proventi delle quote annuali, stabilite nel loro ammontare entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese di gestione dell’Ordine stesso.
Il successivo art. 11, nell’elenco dei casi in cui la cancellazione è pronunziata d’ufficio, comprende quello della morosità nel pagamento dei contributi previsti dalla legge stessa.
Più recentemente, la legge 11 gennaio 2018, n. 3 – decreto Lorenzin – all’art. 4, conferma, tra i compiti attribuiti al Consiglio Direttivo dell’Ordine, quello dell’amministrazione dei beni allo stesso spettanti e, all’art. 6, conferma tra le ipotesi di cancellazione d’ufficio quella della morosità.
L’impianto normativo richiamato esprime in modo significativamente chiaro l’obbligo, per il C.D., di provvedere all’amministrazione dei beni allo spettanti all’ordine.
Avuta presente la finalità disposta dalla norma, l’attività di recupero della morosità è intrapresa nell’esclusivo interesse degli iscritti che, viceversa, dovrebbero essere cancellati, con conseguente impossibilità di esercitare l’attività infermieristica, sia in regime di rapporto di pubblico impiego o rapporto di lavoro subordinato sia in regime libero professionale.
E’ in questo senso che va letta l’azione intrapresa di sollecito al pagamento delle quote arretrate dando un preciso incarico ad uno studio legale.
Essa va letta anche come azione di tutela nei confronti degli altri iscritti in regola con i pagamenti.
Non va sottaciuto, infatti, che il mancato pagamento della quota annuale rappresenta una mancanza di rispetto, oltre che all’Ordine, proprio nei confronti di quelli che regolarmente provvedono al pagamento ed è causa di notevoli disservizi nell’ambito della organizzazione dell’Ente.
Peraltro, va ricordato che una parte della quota stabilita (circa il venti per cento) va versata alla Federazione calcolata in base agli iscritti al primo gennaio di ogni anno, indipendentemente dalle quote riscosse.
Il sollecito in parola, quindi, è finalizzato anche al recupero di quanto anticipato alla Federazione utilizzando le risorse provenienti dai pagamenti effettuati dagli altri iscritti.
Come ben si vede, trattasi di atto dovuto la cui inadempienza è fonte di
Responsabilità a carico del C.D. e del legale rapp.te dell’Ordine, individuato nella persona del Presidente p.t. che, quindi, dovrebbe rispondere di tale inadempienza, specie agli iscritti che regolarmente provvedono a corrispondere tempestivamente la quota.
Le premesse sin qui esposte connotano di strumentalizzazione quanto da più parti viene scritto e detto finalizzata a discreditare l’attività del nuovo organismo dirigente dell’Ordine che, sin dal primo giorno di insediamento sta alacremente lavorando anche per sopperire a vecchie inadempienze, a tutti i livelli, delle passate gestioni che, in particolare, hanno gestito il recupero delle morosità in modo del tutto privatistico.
In ultimo, vale la pena soffermarsi sull’effetto deterrente sicuramente riconosciuto ad un invito proveniente da un legale che non allo stesso Ente creditore.
Il Presidente OPI Caserta
Dott. Gennaro Mona