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Comunicazione crediti ECM

I crediti ECM rappresentano sotto forma numerica il sistema con il quale l’infermiere deve provvedere al proprio bisogno di aggiornamento sotto l’aspetto clinico, organizzativo o riguardante la sanità pubblica.

Questa formazione è essenziale per rinnovare, aggiornare o incrementare il proprio bagaglio di competenze teoriche e pratiche. I crediti ECM hanno valenza per tutto il territorio nazionale anche in caso di accredito regionale del provider.

Si ricorda, allora, a tutti gli iscritti che ogni anno i professionisti della salute, e quindi anche gli infermieri, devono seguire eventi formativi obbligatori e raggiungere 150 crediti nel triennio di riferimento.

La maturazione di crediti ECM è obbligatoria dal 1° gennaio 2002, data in cui è iniziata, per tutti gli operatori sanitari, la fase a regime della formazione continua disciplinata dagli articoli 16-bis, 16-ter e 16 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che prevede l’obbligatorietà dell’educazione continua in medicina.

Le tipologie di attività formative che possono rilasciare crediti ECM sono:

  • Residenziale: tutti quegli eventi che prevedono la presenza fisica del formatore. Fanno parte di questa categoria convegni, corsi, congressi, simposi, workshop, tavole rotonde, corsi di aggiornamento, corsi di addestramento, tirocini e frequenze cliniche;
  • FAD (formazione a distanza): fanno parte di questa categoria i corsi che prevedono formazione tramite testi, audio e video tapes, CD-ROM, on line learning, file audio e include diverse modalità con cui è possibile comunicare con interlocutori localizzati in sedi diverse e che possono partecipare in tempi diversi da quelli in cui opera il docente/formatore.
  • FSC (formazione sul campo) in cui vengono utilizzati direttamente per l’apprendimento i contesti, le occasioni di lavoro e le competenze degli operatori impegnati nelle attività assistenziali. Questa modalità di formazione, che include anche la partecipazione ad attività di ricerca e a commissioni e gruppi di miglioramento, offre la massima possibilità di essere legata alle specifiche esigenze di sviluppo dei servizi e di miglioramento dei processi assistenziali, favorendo l’apprendimento di competenze professionali e di comportamenti organizzativi.

Esistono poi altre forme di ECM che è bene elencare per completare il quadro delle modalità attraverso cui un operatore sanitario può sviluppare il proprio percorso di formazione continua.

In questo caso vengono riconosciute formalmente anche le attività di docenza e di tutoraggio in programmi ECM, la presentazione di relazioni e comunicazioni in consessi scientifici e l’attività scientifica e di ricerca, inclusa la pubblicazione di lavori scientifici. Rientrano in questo ambito perché sono indicatori, e anche strumenti, efficaci di crescita culturale e, quindi, di apprendimento.

Il calcolo deve essere fatto ogni anno con bilancio finale triennale.

Per quanto riguarda il triennio 2017/2019 sono in arrivo delle novità.

Nel dicembre 2016 la Commissione Nazionale per la formazione continua ha approvato la nuova delibera per i “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” (Educazione Continua in Medicina) che sostituisce la precedente regolamentazione.

Questa delibera indica in 150 il numero di crediti da acquisire nel triennio 2017-2019 e ogni professionista potrà liberamente organizzare la distribuzione triennale dei crediti acquisiti, senza più avere un minimo e massimo annuali.

Ci sono anche delle agevolazioni per coloro che hanno svolto nel triennio 2014-2016 tra 80 e 120 crediti (si applica uno “sconto” di 15 crediti ECM) e tra 121 e 150 crediti (la riduzione in questo caso sarà di 30 crediti ECM).

La possibilità di Esonero o Esenzione

L’esonero dall’obbligo ECM è principalmente relativo all’attività di formazione universitaria che il professionista svolge contestualmente all’esercizio della professione; pertanto il professionista è esonerato dall’obbligo formativo ECM per un determinato periodo, ma non gli è preclusa l’attività professionale contemporanea.

Le esenzioni precludono lo svolgimento dell’attività sanitaria e danno diritto a riduzione dell’obbligo formativo; i periodi di esenzione e di esonero sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla commissione nazionale per le catastrofi naturali.

Gli esoneri

Nella circolare del Ministro della Salute del 5/03/02 N. DIRP 3°/AG/448, al comma 15, viene chiarito che è esonerato dall’obbligo dell’ECM – per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza) – il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propria della categoria di appartenenza:

  • corso di specializzazione,
  • dottorato di ricerca,
  • master,
  • corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del Murst del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000;
  • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Dlgs 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
  • certificati ed altri titoli;
  • formazione complementare; es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Dpr 28 luglio 2000, n. 270, Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;
  • corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’Aids” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990.

Sono esonerati, altresì, dall’obbligo ECM i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla Legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

Si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell’esonero, data l’impossibilità di frequentare i corsi. L’esonero dall’obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

 

Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore.

Sono altresì esonerati, in base alla Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 13 gennaio 2010, gli operatori sanitari che assumono incarichi di alta amministrazione di natura gestionale (a titolo esemplificativo Direttori generali dei Ministeri e delle Agenzie nazionali).

Gli esoneri, le esenzioni e comunque gli istituti che concorrono a definire l’assolvimento dell’obbligo formativo saranno oggetto, nei prossimi mesi, di studio e valutazione da parte della Commissione Nazionale per la Formazione Continua con i rappresentanti regionali e con il CTR per farne criteri omogenei su tutto il territorio nazionale e per tutti i professionisti interessati.

Le esenzioni

Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di:

  • Congedo maternità e paternità(il congedo per maternità non dà diritto a crediti, ma dà diritto all’esenzione dell’obbligo formativo nella misura di 4 crediti per ogni mese in cui l’attività lavorativa è sospesa) dovrà essere fornito al CO.Ge.a.PS con tutte le informazioni (periodo, gravidanza a rischio, astensione obbligatoria o facoltativa etc).
  • Periodi con diritto all’esenzione: Interdizione obbligatoria dal lavoro per gravidanza a rischio Interdizione obbligatoria dal lavoro per condizioni ambientali pregiudizievoli senza possibilità di allontanamento mediante spostamento ad altre mansioni Astensione obbligatoria per maternità (e paternità in determinate situazioni) congedo parentale congedo per malattia del figlio adozione e affidamento pre-adottivo adozione internazionale con aspettativa non retribuita per la durata dell’espletamento delle pratiche congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap.
  • Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
  • Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie e/o invalidanti così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
  • Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.

 

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